Il subentro nella domanda di assegnazione dell’alloggio o nell’assegnazione è disciplinato dagli articoli 15 e 16 del Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica . Se ne riportano i testi.
Regolamento, articolo 15 Disciplina del subentro nella domanda
1. In caso di decesso del richiedente dopo la presentazione della domanda di assegnazione, subentrano nella domanda i componenti del nucleo famigliare indicati nella medesima domanda secondo il seguente ordine:
a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 della legge 76/2016 anagraficamente conviventi da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso;
b) figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati;
c) ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado anagraficamente conviventi da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso.
Regolamento, articolo 16 Disciplina del subentro nell’assegnazione o nell’alloggio
1. In caso di decesso dell’assegnatario o in caso di abbandono dell’alloggio, il diritto al subentro può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia verificata la presenza dei requisiti di accesso di cui all’articolo 25 della legge regionale (vedi voce “requisiti”) ed in assenza delle cause che determinano l’annullamento o la decadenza (vedi voce “decadenza”) dall’assegnazione dell’alloggio di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale, secondo l’ordine indicato dall’articolo 26 (vedi sotto) della legge regionale medesima:
a) dai componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 26 della legge regionale che, fin dall’assegnazione, abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del suo decesso o abbandono dell’alloggio, come dimostrato da documento anagrafico;
b) da coloro che, successivamente all’assegnazione, sono entrati a far parte del nucleo familiare per accrescimento naturale e per ampliamento del nucleo stesso, autorizzati secondo l’articolo 14, nel rispetto dei criteri e dell’ordine di seguito indicati:
—- 1) nel caso di rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge dell’assegnatario, già componente del nucleo medesimo, che abbia abbandonato l’alloggio e la riconciliazione risulti da idoneo atto conforme alla vigente normativa;
—- 2) nel caso di rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l’alloggio solo nell’ipotesi in cui, al momento del subentro, il figlio possa documentare con apposito certificato anagrafico la sua permanenza nel nucleo da almeno due anni; il rientro nell’alloggio per i primi due anni non dà diritto al subentro;
—- 3) nel caso dei soggetti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge regionale, purché gli stessi possano dimostrare una convivenza nell’alloggio di almeno due anni prima della data del decesso o dell’abbandono.
2. In caso di separazione, di divorzio, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili per altre cause, di cessazione della convivenza more uxorio, l’ente proprietario o l’ente delegato provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
3. In caso di cessazione della convivenza di fatto è data priorità al convivente affidatario dei figli minori, di fatto o per effetto di provvedimento del tribunale dei minori.
4. Ai fini del requisito di cui all’articolo 25, comma 2, lett. e), della legge regionale la verifica è effettuata alla data di riassegnazione dell’alloggio o stipulazione/voltura del contratto di locazione.
5. L’eventuale provvedimento di diniego al subentro deve riportare l’indicazione del termine per il rilascio dell’alloggio, che non può essere comunque superiore a sei mesi.
1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.
2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.
4. L’ampliamento del nucleo familiare titolare dell’alloggio e il subentro nello stesso sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2.
Responsabile delle pratiche per la volturazione del contratto di locazione è il @ Servizio utenza.